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NORMATIVE

COMUNICATO STAMPA

L’EFFICIENZA ENERGETICA UTILIZZATA COME SCUDO PER UN IMPROBABILE USO DELLO SCARICO A PARETE, UNA BARBARIE ABORTITA.


Non attuabile la presunta liberalizzazione dello scarico a parete negli edifici con l’installazione di caldaie a condensazione.

Milano, 8 gennaio 2013 ‐ La modifica normativa introdotta dalla legge di conversione del d.l.18/10/2012 n. 179 (l. 17/12/2012, n. 221), all’art. 34, comma 53, ha profondamente inciso sul comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. N. 412/1993, con un’apparente apertura agli scarichi a parete, andando in tal modo a toccare aspetti attinenti alla normativa igienico sanitaria.


La legge contenente “Ulteriori misure per la crescita del Paese”, collegata ad alcune misure di risparmio energetico è di fatto inapplicabile per gli scarichi a parete asserviti alle caldaie a condensazione e dimostra come le buone intenzioni del Parlamento, negli ultimi giorni di lavori della sedicesima legislatura, nell’impossibilità di effettuare analisi dettagliate, siano state tradite da un’idea retrograda che ci riporterebbe nel medioevo delle regole, contro ogni concetto di modernità. Nessuna strada è spianata in questa direzione.


Nessuna deroga è applicabile nel caso di apparecchi per il riscaldamento a gas familiare, neppure per quelli appartenenti alla classe di NOx meno inquinante. Infatti, la formulazione dell’articolato di legge restringe ai soli apparecchi a condensazione di tipo B l’eventuale scarico a parete. Anche in questi casi limitati, ogni fuga in avanti può essere certamente contrastata a livello regionale, provinciale e comunale appellandosi alle norme prevalenti che tutelano la salute pubblica.


Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l’inquinamento a terra. Ora si sarebbe voluto cancellare con un colpo di spugna, che stupisce per la temerarietà, ogni applicazione dell’ingegneria praticando un semplice buco nel muro e facendo sporgere un volgare pezzo di tubo dalla casa un oltraggio a ogni ragionamento scientifico nel nome di una presunta semplificazione. Si possono facilmente immaginare le infinite liti condominiali che certamente si instaurerebbero tra vicini minando alla radice ogni rapporto di buon vicinato e gli esiti devastanti dell’applicazione di tale
“metodica” con pinnacoli fumanti e condensato gocciolante su capitelli corinzi e statue marmoree.

La formulazione dell’art. 34, comma 53 ha colto di sorpresa anche il Comitato Italiano Gas cui si deve la revisione della norma tecnica 7129 e la disciplina delle installazioni.


Anche nei casi di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato e di trasformazioni da centralizzato ad autonomo un camino non risanato è fonte certa di inquinamento: è quindi un dovere civico metterci mano per la propria e, soprattutto, l’altrui salute. Va aggiunto che il costo globale del risanamento del camino è di gran lunga inferiore a quello della trasformazione.
Sempre deve essere coinvolto il progettista per l’ottimizzazione dell’impianto e cioè, nel nostro caso, della caldaia e del camino. Le semplificazioni e le soluzioni arrangiate costituiscono un vero e proprio rischio per l’utente finale.

Non può essere invocata l’efficienza energetica quale soluzione ottimale per ogni applicazione. Il ventaglio di opzioni tecniche e scelte tecnologiche è molto ampio. Le forzature e le interpretazioni unilaterali sono, in principio, sbagliate.
* * *

NORME DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA

Gli adeguamenti alle norme degli impianti del gas, obbligatori per effetto dell’ articolo 7, comma 3 della Legge 5 Marzo 1990 n°46 e del relativo decreto di attuazione (DPR 447/91), comportano la necessità di eseguire delle verifiche tecniche negli stabili (civili-industriali) ove sono presenti e funzionanti impianti a gas ad uso domestico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (boiler) e per il riscaldamento autonomo (caldaie).
NOTA. I termini per l’adeguamento degli impianti della Legge 46/90, dopo essere stati più volte prorogati, sono scaduti definitivamente il 31.12.1998

Schema verifiche di sicurezza

CAMINI SINGOLI UNI 9615, UNI 10845

 

CAMINI PER CAMINETTI UNI 10683, UNI 10847

 

CANNE FUMARIE COLLETTIVE UNI 10738 (FUNZIONALITA’) , UNI N10845 ( FUNZIONALITA’, IDONEITA’ )

 

NOTA. I termini per l’adeguamento degli impianti della Legge 46/90, dopo essere stati più volte prorogati, sono scaduti definitivamente il 31.12.1998

 

 

 
NOTA BENE
Alla data odierna gli impianti fuori norma sono soggetti all’immediata chiusura da parte degli organi preposti (ASL, Uffici igiene comunali), perciò V’invitiamo a prendere in giusta considerazione le soluzioni di messa a norma contenute nella presente relazione. Tutto ciò al fine di evitare risvolti di carattere penale alle persone, qualora si verificassero incidenti dovuti al malfunzionamento degli impianti a gas

 

L’obiettivo della V.I.L.C.A.R. Inox non è solo vendere prodotti di alta qualità ma vuole soprattutto garantire la massima efficienza e sicurezza degli impianti, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la materia in ambito nazionale e comunitario

 

Norme e le leggi che regolano il settore
elencate in ordine cronologico.

 
NORMA EN 1856/1 del 2003 – Marcatura CE
NORMA UNI 7129 Ed. dicembre 2001
UNI 10845 Ed. febbraio 2000
DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1998
NORMA UNI – CIG 10738 maggio 1998
UNI 10683 Ed. marzo 1998
NORMA UNI – CIG 10642, 1997
NORMA UNI – CIG 10641, 1997
NORMA UNI – CIG 10640, 1997
NORMA UNI – CIG 10436 giugno 1996
NORMA UNI – CIG 10435 giugno 1995
NORMA UNI – CIG 10389 giugno 1994
LEGGI n. 626-494-528, 1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993 n. 412
DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1993
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n. 447
NORMA UNI – CIG 9731 giugno 1990
LEGGE 5 marzo 1990, n. 46
NORMA UNI – CIG 9615 anno 1990
NORMA UNI – CIG 8723 anno 1986
NORMA UNI – CIG 8364 febbraio 1984
NORMA UNI – CIG 7131 anno 1972
NORMA UNI – CIG 7129 anno 1972
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970 n.1391
LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 

SOGGETTI ABILITATI
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

DISTANZE E ALTEZZE DA RISPETTARE  

ABAINIE LUCERNARI E VOLUMI TECNICI
TETTI PIANI SENZA APERTURE
TETTI PIANI CON APERTURE
TETTI IN PENDENZA
DA ALTRE STRUTTURE O OSTACOLI


 

 
NORMA EN 1856/1e norma 1856/2 del 2003 – Marcatura CE
La norma riguarda i prodotti Doppia parete ed i sistemi camino.
Sintesi: la presente norma istituisce la Marcatura CE, fissando i requisiti minimi essenziali affinché i prodotti afferenti alla norma EN1856/1 possano circolare liberamente sul territorio Comunitario, rendendo pertanto illegale l’immissione sul mercato di prodotti privi di tale marchio. La norma inoltre stabilisce che i camini e i prodotti metallici dovranno essere dotati di apposita etichetta riportante le caratteristiche richieste dalla normativa (Libretti di Istruzione, Dichiarazione di Conformità, Targa e quant’altro previsto) e l’obbligo di utilizzo, sia nella realizzazione di impianti termici, che nella ristrutturazione degli stessi, di soli prodotti marcati CE. 
 
NORMA UNI 7129 Ed. dicembre 2001
“Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e inurbamento.”
Ambito di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in esercizio; verifica di idoneità e adeguamento, risanamento e ristrutturazione di sistemi esistenti. Articoli di interesse per il settore
Punto 3.5 – Apparecchi di utilizzazione
Punto 3.6 – Messa in servizio dell’impianto e degli apparecchi di utilizzazione
Punto 4 – Ventilazione dei locali
Punto 5 – Evacuazione dei prodotti della combustione
Appendice C – Dimensioni interne di alcuni tipi di camini singoli
Note La presente norma sostituisce la UNI 7129/92

UNI 10845 Ed. febbraio 2000
“Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e inurbamento.”
Ambito di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in esercizio; verifica di idoneità e adeguamento, risanamento e ristrutturazione di sistemi esistenti.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1998
“Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norma per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (18° gruppo). Approvazione con modifiche della norma UNI-CIG 10738 – Ed. maggio 1998” Note: La modifica riguarda l’allegato F, sostituito con quanto riportato sul’allegato II del presente decreto.

NORMA UNI – CIG 10738 maggio 1998
“Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13/03/1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali” Ambito di applicazione: Essa si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile (Metano, GPL, manifatturato), comprendenti apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) Note: La presente norma rimane valida solo per gli impianti antecedenti la data del 13/03/90 che in base alle verifiche della presente norma funzionano correttamente: nel caso vi fossero comunque delle anomalie di funzionamento, si ricadrebbe nell’ambito della norma UNI 10845/00.
 
UNI 10683 Ed. marzo 1998
“Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione” Ambito di applicazione: Generatori di calore a legna < 35 kw di potenzialità al focolaio.

NORMA UNI – CIG 10642, 1997
“Apparecchi a gas. Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell’aria comburente e di scarico dei prodotti della combustione”.

NORMA UNI – CIG 10641, 1997
“Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione” Sintesi: La presente norma fissa i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione ai fini della sicurezza nell’evacuazione dei prodotti della combustione. Oltre che alle canne fumarie collettive e ai camini singoli a tiraggio naturale essa si applica alle canne fumarie multiple combinate che oltre ad evacuare i fumi dispongono anche di un condotto per l’afflusso dell’aria comburente agli apparecchi a gas di tipo C di qualunque portata termica. Punti di interesse per il settore “installatori”: Punto 3 – Termini e definizioni Punto 5 – Caratteristiche generali

NORMA UNI – CIG 10640, 1997
“Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale” Sintesi: La presente norma prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate (CCR) di nuova installazione per l’evacuazione dei prodotti della combustione di più apparecchi a gas di tipo B sovrapposti, a tiraggio naturale, con interruttore di tiraggio, aventi portata termica nominale del focolare non maggiore di 35 kW. Punti di interesse per il settore “installatori”: Punto 3 – Termini e definizioni Punto 5 – Caratteristiche generali

NORMA UNI – CIG 10436 giugno 1996
“Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione” Punti di interesse per il settore: Punto 5 – Verifiche preliminari. Appendice – Rapporto di controllo e manutenzione.

NORMA UNI – CIG 10435 giugno 1995
“Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione” Punti di interesse per il settore: Punto 4.7 – Esame visivo del camino e dei prodotti della combustione. 
 
NORMA UNI – CIG 10389 giugno 1994
“Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione” Campo di applicazione: Generatori di calore con potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4 kW, alimentati a combustibile gassoso e/o liquido.. Punti di interesse per il settore: Punto 5.1 – Prelievo dei prodotti della combustione

LEGGI n. 626-494-528, 1994
“Norme di sicurezza per i cantieri” Sintesi: l’emanazione di queste leggi obbliga delle norme di sicurezza per le quali nei cantieri bisogna prevedere dei POS, o Piani Operativi di Sicurezza, e dei progetti operativi per tutte le strutture inerenti ponteggi, sollevamenti, ecc.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993 n. 412
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” Ambito di applicazione: Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Art. 1:Definizioni Art. 5: Requisiti e dimensionamento degli impianti termici – commi 9 e 10. Art. 11: Esercizio e manutenzione degli impianti termici Allegato G: Libretto di impianto Note: Il presente è stato modificato dal DPR 551/99 (in particolare l’art. 5 commi 9 e 10).

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1993
“Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)” Articoli di interesse per il settore: Art. 1: Approvazione delle tabelle relative alla norma UNI 7129/92 che sostituiscono quelle di cui alla UNI 7129/72 limitatamente agli apparecchi aventi portata termica nominale inferiore ai 35 kW; in questo articolo vengono date nuove disposizioni relativamente alla ventilazione dei locali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n. 447
“Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti” Ambito di applicazione : Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Tutti Sintesi: Il DPR specifica più chiaramente, entrando nei particolari, quanto già delineato con la legge n. 46/90 Art. 1 – comma 1: Cosa si intende per edifici ad uso civile; comma 5: Cosa per impianto a gas Art. 4 – In quali casi è obbligatoria la progettazione dell’impianto Art. 5 – Cosa si intende per impianti eseguiti a regola d’arte Art. 7 – Dichiarazione di conformità Art. 8 – Manutenzione degli impianti 
 
NORMA UNI – CIG 9731 giugno 1990
“Camini – Classificazione in base alla resistenza termica” Campo di applicazione: la presente norma contiene la classificazione di un camino (o di una serie di camini) in base alla resistenza termica e indica le relative modalità di misura e calcolo.

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46
“Norme per la sicurezza degli impianti” Ambito di applicazione: Impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile Articoli di interesse per il settore: Tutti Sintesi: La legge assegna precise responsabilità a tre importanti figure che concorrono alla realizzazione di un impianto: – Committente: E’ obbligato ad assegnare l’installazione dell’impianto ad imprese abilitate e riconosciute dalla legge; deve altresì fare eseguire, nei casi previsti, un progetto da professionista abilitato. – Progettista: Nei casi previsti dalla presente legge e nei limiti imposti dal decreto attuativo, è necessario l’intervento del progettista. – Installatore: Deve essere abilitato così come previsto dalla presente legge; deve eseguire i lavori in base alla regola dell’arte ed dichiararne la conformità a quella con apposita dichiarazione di conformità.>

NORMA UNI – CIG 9615 anno 1990
“Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali” Campo di applicazione: la presente norma indica i fondamenti per il calcolo dei dimensionamenti dei camini, ad esclusione dei camini collegati a più focolai. Deve essere impiegata per il calcolo di camini e canali da fumo di tutti i tipi, per focolai con combustibili solidi, liquidi e gassosi e per tutte le potenze termiche. Essa può essere anche impiegata per condotti dell’aria. Note: dalla presente norma sono escluse, dall’entrata in vigore della norma UNI 10641, i camini relativi alle caldaie di tipo C con potenzialità inferiore ai 35 kW.

NORMA UNI – CIG 8723 anno 1986
“Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità. Prescrizioni di sicurezza” Campo di applicazione: Impianti interni, a valle del contatore, per la distribuzione e l’utilizzo del gas , compresa installazione degli apparecchi utilizzatori ed impianti di scarico dei prodotti della combustione Punti di interesse per il settore: Punto 4 – Scarico dei prodotti della combustione.

NORMA UNI – CIG 8364 febbraio 1984
“Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione” Campo di applicazione: la presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35 kW (30.000 Kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici. Punti di interesse per il settore: Punto 7.3 – Manutenzione dei condotti del fumo. Periodicità di massima: focolari a gas – quinquennale; focolari a combustibile liquido – quadriennale; focolari a combustibile solido – triennale Punto 7.4 – Controllo tenuta dei condotti fumo Punto 7.5 – Controllo del tiraggio
 
NORMA UNI – CIG 7131 anno 1972
“Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione” Campo di applicazione: Tutti gli impianti termici, di qualsivoglia potenzialità, alimentati a GPL. Articoli di interesse per il settore: Art. 5 – Scarico dei prodotti della combustione Appendice B – Canne fumarie Note: La presente è stata sostituita dalla UNI 7131/99 di 31/01/1999

NORMA UNI – CIG 7129 anno 1972
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione” Campo di applicazione: Tutti gli impianti termici, di potenzialità superiore ai 35 kW, alimentati a gas di rete Articoli di interesse per il settore: Punto 3 – Scarico dei prodotti della combustione Appendice B – Canne fumarie Appendice C – Canne fumarie collettive.

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083
“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” Campo di applicazione (art. 3): Impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico. Articoli di interesse per il settore: Art.3 – gli impianti effettuati secondo le norme UNI si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970 n. 1391
“Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.” Campo di applicazione (art. 1):Tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dalla legge. Articoli di interesse per il settore: Art. 6 – Camini Art. 7 – Canali da fumo Note: 1 – Con lettera circolare n. 3355/4183 del 06/03/75 il Ministero dell’Interno conferma che il presente regolamento e la legge cui esso si riferisce, disciplinano solo impianti a combustibili solidi e/o liquidi. 2 – Il dimensionamento della sezione dei camini proposto dal regolamento è stato superato dalla norma UNI 9615/90. 3 – L’applicazione del presente regolamento va attentamente valutata anche in funzione della copiosa normativa uscita successivamente.

LEGGE 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici” Sintesi: la presente norma trova attuazione attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1970 n. 1391.
Si applica a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore ai 30.000 Kcal/h. Solo combustibili solidi e liquidi 

Art. 1 – Ambito di applicazione

1-Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a-gli impianti di produzione,di trasporto,di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b-gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche,
c-gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,aeriforme,gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d-gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,di trattamento,di uso,di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e-gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f-gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,di montacarichi,di scale mobili e simili;
 
g-gli impianti di protezione antincendio.
2.Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1,lettera a,relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,al commercio,al terziario ed altri usi.

Art. 2 – Soggetti abilitati

1.Sono abilitate all’installazione,alla trasformazione,all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese,singole o associate,regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 Settembre 1934, n° 2011,e successive modificazioni ed integrazioni,o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 Agosto 1985,n° 443.
2.L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,di cui all’articolo 3,da parte dell’imprenditore,il quale,qualora non ne sia in possesso,prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Art. 3 – Requisiti tecnico-professionali

1.I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 2 comma 2 sono i seguenti:
a-laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b- oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2,comma 1,presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,previo un periodo di inserimento,di almeno un anno continuativo,alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,previo un periodo di inserimento,di almeno due anni consecutivi,alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d- oppure prestazione lavorativa svolta,alle dirette dipendenze di una impresa del settore,nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa,per un periodo non inferiore a tre anni,escluso quello computato ai fini dell’apprendistato,in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzazione nelle attività di installazione,di trasformazione,di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui tratta l’articolo 1.

Art. 4 – Accertamento dei requisiti tecnico-professionali

 
1.L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza dei colleghi professionali,un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge;la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
 

NORME DA UTILIZZARE PER IL RISANAMENTO




 

CAMINI SINGOLI      UNI  9615,  UNI 615,  UNI 7129,  UNI 10641  TIPO  C

CANNE FUMARIE    UNI 7129,  UNI 10640,  UNI 10641 

CAPPE ASPIRAZIONE    UNI 7129,  REGOLAMENTO IGENE


                                                                 



                        

 RISPETTO DI ABBAINI E LUCERNARI  APRIBILI SITUATI SU EDIFICI DOTATI DI TETTI IN PENDENZA

si tratta di prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato sopra – lo sbocco deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto come indicato
 




                       TETTI PIANI SENZA APERTURE

 
nel caso di edifici dotati di tetti piani o con inclinazione fino a 10° (17,6%) il comignolo/terminale di scarico
deve essere posizionato rispettando le quote di sbocco in funzione della distanza da ostacoli o volumi tecnici

 





TETTI PIANI CON APERTURE

 
nel caso in cui sul tetto piano vi siano degli ostacoli/volumi tecnici/edifici dotati di aperture (quali per esempio finestre, portefinestre, aperture di ventilazione o aerazione, bocche di presa di impianti di trattamento aria) sulla parete prospiciente il comignolo/terminale, per il posizionamento degli stessi si devono rispettare le distanze indicate





TETTI IN PENDENZA
 
sono considerati tetti in pendenza quelli dotati di inclinazione della falda maggiore di 10° sessagesimali (17.6%)




Le bocche (comignoli) dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a
qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. 
Le bocche dei camini situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di
igiene, che i Comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico.
In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo
superiore dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.
Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell’edificio, non può essere imposta un altezza di costruzione superiore a 5 metri.